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Legge Regionale 9 aprile 1997, N. 35

Tutela della biodiversità vegetale e la gestione dei giardini ed orti botanici.

Art.1

Finalità

1. La Regione Abruzzo individua nei giardini, orti botanici, arboreti e giardini d'altitudine strutture di particolare interesse ed utilità per la conservazione della biodiversità del patrimonio floristico abruzzese autoctono, per la conservazione di specie e cultivar di piante coltivate tradizionalmente in Abruzzo ed in via di estinzione, nonchè per l'allevamento ed il ripristino di specie vegetali negli antichi orti botanici esistenti in Abruzzo.

2. Riconosce inoltre le funzioni di educazione ambientale, di attrazione turistica e di ricerca e sperimentazione botanica.

Art.2

Giardini ed orti botanici di interesse regionale

1. Rientrano nella categoria di giardino ed orto botanico quelle istituzioni che assicurino almeno parzialmente i criteri indicati dalla UICN Botanic Gardens Conservation International (1995).

2. La Regione individua, con delibera di Giunta Regionale, i Giardini e Orti Botanici di interesse regionale sulla base della proposta della Commissione di cui all'articolo seguente.

3. I Giardini e Orti Botanici di interesse regionale sono gestiti esclusivamente da Enti Pubblici, Università, Enti di Ricerca, Associazioni Ambientalistiche riconosciute ai sensi della L.349/1986, e da privati solo se convenzionati con gli Enti ed Associazioni abilitati alla gestione.

4. I Giardini e Orti Botanici di interesse regionale rivestono un interesse prevalente di carattere didattico, devono essere localizzati prioritariamente all'interno dei Parchi e Riserve Naturali e all'interno, o nelle immediate vicinanze, dei principali centri urbani.

5. Gli orti botanici di interesse regionale, pur rivestendo funzioni didattiche, possiedono un interesse prevalente di conservazione, ricerca e riproduzione delle specie vegetali.

6. I giardini e orti botanici di interesse regionale provvedono alla coltivazione di specie spontanee della flora d'Abruzzo e di piante coltivate tradizionalmente appartenenti a specie o cultivar in via di scomparsa.

Art.3

Commissione botanica regionale

1. La Commissione botanica regionale, istituita con delibera di Giunta Regionale ed operante presso il Settore Agricoltura della Regione Abruzzo, resta in carica per tre anni ed " così composta:

2. La Commissione botanica regionale ha i seguenti compiti:

3. Ai componenti della Commissione botanica regionale compete una indennità di presenza determinata nei limiti e secondo le modalità della L.R. 28.4.1995, n.72, oltre il trattamento di missione nella misura e nelle forme previste per i dipendenti regionali con qualifica più elevata.

4. Il rinnovo della Commissione botanica regionale avviene con le stesse modalità della istituzione.

Art.4

Raccolta di specie protette ai sensi delle LL.RR. 45/1979 e 66/1980

1. Per la raccolta di specie protette ai sensi della L.R. 45/1979 e della L.R.66/1980 valgono le norme autorizzative vigenti ai sensi dell'art.11 della L.R. 45/1979.

2. Le richieste di autorizzazione alla raccolta delle specie di cui al precedente comma per la coltivazione nei giardini e orti botanici dovranno ottenere preventivamente il parere positivo della Commissione di cui all'art.3 della presente legge.

Art.5

Contributi regionali

1. La Giunta regionale concede annualmente contributi ai Giardini e Orti Botanici di interesse regionale individuati ai sensi dell'art.2 della presente legge per i seguenti interventi:

1. Per accedere ai contributi regionali i gestori dei Giardini e orti Botanici di interesse regionale dovranno predisporre ed inviare al Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione della Regione Abruzzo, entro il 30 ottobre di ciascun anno, un dettagliato consuntivo annuale delle spese sostenute nel corso dell'anno precedente ed un piano di spesa preventivo per l'anno successivo sulla base dei criteri indicati ai sensi del precedente art.3.

2. In sede di prima applicazione, le domande di finanziamento dovranno essere presentate entro 30 giorni dall'insediamento della Commissione di cui all'art.3 ed i finanziamenti saranno riservati esclusivamente a Giardini e orti Botanici gestiti da Parchi Naturali, Riserve Regionali e Università da almeno un anno.

3. Il contributo richiesto potrà coprire fino al 75% della somma necessaria per la gestione dei Giardini e orti botanici di interesse regionale.

Art.6

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il 1997 in L. 200.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R.29 dicembre 1977, n.81, con il fondo globale iscritto al Capitolo 324000, quota parte della partita n. 11 - elenco n.4, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, " istituito ed iscritto (nel Sett. 10, Tit.2, Ctg.4, Sez. 10) il capitolo 102497 con la denominazione: "Contributi e spese per i Giardini ed Orti Botanici di interesse regionale" con lo stanziamento di sola competenza di L. 200.000.000".

3. Per gli esercizi successivi al 1997 i necessari stanziamenti saranno iscritti sul corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 10 della L.R. di contabilità n. 81 del 28.12.77. La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 9 Aprile 1997.